Centro operativo comunale per la protezione civile

L’art. 3 del Testo Unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile,...

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L’art. 3 del Testo Unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile, approvato con la Legge Provinciale 18.12.2002 n. 15, prevede che presso ogni comune sia istituito un centro operativo per la protezione civile con il compito di coadiuvare il sindaco nella previsione, prevenzione e nell’attuazione delle misure da adottare in caso di calamità.

Il numero delle persone componenti il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al centro deve comunque appartenere un comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Con delibera consigliare numero 28 del 27.11.2020 sono stati nominati i membri del centro operativo comunale per la protezione civile.

Tipo di organizzazione

Membri effettivi e facoltativi supplenti

Membri effettivi

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 15/04/2024, 11:52