Abolizione del saldo IMU: in data 27.11.2013 il Governo ha cancellato la seconda rata dell'IMU per l'abitazione principale (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze.
Ulteriori agevolazioni per le quali il contrubuente deve presentare al Comune una dichiarazione IMU entro il 30/06/2014 con effetto a partire dal 1 luglio 2013 il Legislatore ha previsto le seguenti ipotesi di agevolazioni:
- Beni Merce - per l'anno 2013 non è dovuto la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Alloggi militari - dal 1 luglio 2013 sono considerate abitazioni principali anche le abitazioni e le relative pertinenze e non locate da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di Polizia nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (una sola unità immobiliare e relative pertinenze su tutto il territorio italiano, indipendentemente dai requisiti di residenza e dimora abituale). Sono esclusi i fabbricati censiti nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Cooperative edilizie - a decorrere dal 1 luglio 2013, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, le unità immobiliari adebite ad abitazioni principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari vengono equiparate all'abitazione principale.
IMU - abolizione della seconda rata 2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133 che detta le seguenti disposizioni urgenti in materia di IMU:
- Art. 1, commi 1 e 2 - Abolizione della seconda rata dell'IMU
La seconda rata dell'IMU 2013 non è dovuta per i seguenti immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle cateforie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adebite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'IPES;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione deli effetti civili del matrimonio;
- abitazioni e le relative pertinenze possedute e non locate da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e di Polizia nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia anche se il possessore non vi ha stabilito la residenza ovvero la dimora abituale ( una sola unità per tutto il territorio italiano);
- terreni agricoli.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali tassati sulla base della L.P. n. 8/2012 comunichiamo che le norme del presente decreto legge non abrogano le disposizioni speciali statali e la conseguente normativa provinciale e che pertanto per questi immobili l'IMU continua ad essere dovuta con aliquota dell'0,2%, Il decreto legge conferma inoltre che l'IMU è anche dovuta per l'intero per i fabbricati rurali che siano doversi da abitazione principale e da fabbricato rurale strumentale.
- Art. 1, comma 9 - abitazioni equiparate all'abitazione principale
L'abolizione del pagamento della seconda rata IMU vale anche per le abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in casa di riposo o di cura.